Sentenza del 07/11/2016 n. 103/01 - Comm. Trib. di Secondo Grado di Trento

Contributo unificato: il valore della lite va determinato per ciascun atto impugnato anche in sede d’appello

La Commissione Tributaria di II grado di Trento accogliendo l'appello dell'Ufficio, ribadisce che il contributo unificato deve essere versato in ragione di ciascun atto impugnato oggetto di pronunciamento del primo Giudice e non sul valore complessivo della lite. Nel caso di specie il contribuente, avendo presentato i propri ricorsi introduttivi in data precedente all'entrata in vigore della L. 147/2013, aveva richiesto l'applicazione della normativa previgente. Sul punto i giudici trentini ribadiscono la piena legittimità della retroattività delle leggi interpretative (così come precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 168/2004), limitando la irretroattività alle sole leggi penali.