Sentenza del 04/12/2019 n. 497/1 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Contributi consortili e onere probatorio

In virtù del principio di specialità, nel contenzioso tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello, ancorchè preeesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cassazione, sentenza n. 16916/2005); mentre, viceversa, le prove ulteriori, rispetto a quelle acquisite in primo grado, non possono esser disposte in sede di gravame, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio. Sulla base di tale assunto, la CTR della Basilicata accoglie l’appello presentato dal Consorzio di bonifica in merito ai contributi consortile dovuti dai proprietari dei fondi che beneficiano, direttamente o anche solo potenzialmente, delle opere di bonifica. Nella specie, si sottolinea come dai documenti depositati dall’appellante Consorzio emerga la legittimità del calcolo contributivo sulla base degli indici predeterminati dal nuovo Piano, nonchè la classificazione dei contributi di bonifica come oneri reali e, pertanto, dovuti da chi, al tempo dell’esazione, sia proprietario del fondo sito nel comprensorio. Ricade su quest’ultimo l’onere di provare di non aver usufruito di alcun beneficio, senza che, a tal fine rilevi l’aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l’intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal Consorzio (Cassazione, sentenza n. 23185/2015). 

Testo integrale della sentenza