Sentenza del 19/10/2018 n. 188 - Corte Costituzionale

Contributi consortili dovuti solo in presenza di concreto beneficio

Il contributo consortile di bonifica è dovuto dal consorziato-contribuente esclusivamente ove sussista per lo stesso un reale beneficio derivante dall’attività di bonifica. Tale beneficio deve consistere non solo nella fruizione, ma anche nella concreta fruibilità dell’attività di bonifica che, per via del miglioramento che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva da cui deriva l’imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria. La Corte Costituzionale, in base a tale ragionamento, ha così dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), promossa dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza con riferimento agli artt. 119 e 23 della Costituzione. Tale articolo prescindeva, infatti, da qualsivoglia beneficio per il fondo derivante dall’attività del Consorzio di bonifica.

Testo integrale della sentenza