Sentenza del 02/07/2018 n. 1270/2 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contraddittorio endoprocedimentale in caso di iscrizione ipotecaria

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione Finanziaria, prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del DPR 602/1973, art. 77, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine per presentare osservazioni od effettuare il pagamento. La CTR toscana spiega che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporterebbe la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; resta fermo che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla relativa declaratoria giudiziale di illegittimità. I giudici fiorentini, rifacendosi a questo ragionamento della Suprema Corte hanno così accolto il ricorso in riassunzione da parte del contribuente e dichiarato la nullità dell’iscrizione ipotecaria avvenuta in carenza della predetta comunicazione.

Testo integrale della sentenza