Sentenza del 26/09/2019 n. 5475/6 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Contraddittorietà tra motivazione e dispositivo

E’ inammissibile il rimedio della correzione dell’errore materiale quando si rileva un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo. Non è, infatti, consentito individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni facenti parte della decisione. Spiegano i giudici palermitani che la non pertinenza della motivazione all’oggetto del giudizio dà luogo a motivazione apparente, che la parte può far valere attraverso la proposizione del ricorso per Cassazione finalizzato a determinare la nullità della sentenza.

Testo integrale della sentenza