Sentenza del 10/08/2021 n. 22561/5 - Corte di cassazione

Contenzioso tributario e oscuramento dei dati personali

Il contenzioso tributario, fondato sulla diversa interpretazione che contribuente e erario offrono di una norma di legge, non incide su diritti personalissimi e non contiene alcun dato sensibile, pertanto la richiesta di oscuramento dei dati personali non ha ragione di essere accolta. A questa conclusione è giunta la Suprema Corte pronunciandosi su una richiesta di oscuramento dei dati personali contenuti in una sentenza tributaria. Spiegano i giudici che, alla luce dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003, l'interessato può chiedere l'oscuramento dei propri dati personali con istanza corredata dall'indicazione dei motivi legittimi che la sostengono. Spetta poi al giudice, attraverso un bilanciamento tra le esigenze di riservatezza del singolo e il principio di generale conoscibilità dei provvedimenti giurisdizionali, la valutazione dei motivi addotti al fine di decidere per l'oscuramento dei dati (Cass. 16807/2020). Nel caso di specie l'istanza del contribuente non poteva essere accolta poiché assolutamente priva di motivazioni a supporto della richiesta di anonimizzazione.

Testo integrale dell'ordinanza