Sentenza del 22/01/2021 n. 207/2 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Consulenza tecnica d’ufficio e nuova documentazione

È ammissibile la nuova documentazione introdotta in sede di operazioni peritali nel contraddittorio tra le parti ma non quella introdotta successivamente. Lo dicono i Giudici della Commissione Tributaria della Regione Puglia, i quali, sul punto, hanno accolto in parte le istanze del contribuente. Nel caso di specie, il liquidatore di una srl e i soci proponevano appello avverso le sentenze che rigettavano i ricorsi contro gli accertamenti emessi dall’Ade per ires, iva ed irap relativi a diversi periodi d’imposta, per omessa esibizione della documentazione necessaria per il controllo dei dati esposti in dichiarazione; la CTR, quindi, disponeva la ctu per accertare la correttezza della ricostruzione del reddito dichiarato.
Gli appellanti, nel corso delle operazioni peritali, depositavano ulteriore documentazione che, previa autorizzazione, veniva esaminata dal perito ai fini della relazione, nella quale venivano proposte due possibili ipotesi di ricalcolo. In sede di replica alle conclusioni della ctu, gli appellanti depositavano nuova documentazione, chiedendo un’ulteriore riduzione del reddito imponibile rispetto alle ipotesi già proposte dal perito. I giudici di appello precisano che, nel caso di specie, il calcolo corretto può ritenersi solo quello basato sulla documentazione in atti e su quella prodotta in sede di operazioni peritali nel contraddittorio delle parti, ma non già sull’ulteriore documentazione depositata tardivamente in sede di replica alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio.

Testo integrale della sentenza