Sentenza del 19/12/2019 n. 4729/3 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Conformità all’originale della copia fotostatica dell’avviso di ricevimento della notifica

Il disconoscimento della conformità all’originale della copia fotostatica di un documento prodotto in giudizio non vincola il giudice. A questa conclusione sono giunti i giudici della CTR calabrese basandosi sul consolidato orientamento in materia della Suprema Corte. Secondo i giudici di Cassazione, infatti, le norme del codice civile sul disconoscimento della conformità all’originale di copie fotostatiche non autenticate di una scrittura si applicano solo in ambito negoziale e non anche quando sono finalizzate a dimostrare un fatto storico interno ad una più complessa fattispecie (Cass 659/1999; 5662/1992). In tal caso il giudice è libero di formare il proprio convincimento in base a qualunque circostanza in grado di rendere verosimile un determinato assunto. Nel caso di specie la CTP aveva dunque errato nel ritenere non raggiunta la prova della notificazione della cartella in seguito a mero disconoscimento della conformità all’originale della copia fotostatica dell’avviso di ricevimento della raccomandata da parte del contribuente.

Testo integrale della sentenza