Sentenza del 17/12/2019 n. 7531/12 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Condizioni di assoggettabilità degli immobili alla TARSU

In tema di TARSU, spetta al contribuente di provare le obiettive condizioni di inutilizzabilità dell’immobile al fine di poter beneficiare dell’esenzione impositiva. In base all’art. 62, comma 2, D. Lgs. n. 507 del 1993, vige a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Alla luce di tale norma, quindi, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono destinati. Sul punto la Suprema Corte, con sentenza n. 16785/2002, ha spiegato, infatti, che non sono soggetti a TARSU le aree che “risultino in obbiettive condizioni di inutilizzabilità”. Nel caso di specie il contribuente non è riuscito a dimostrare tali condizioni di inutilizzabilità avendo provato a suffragare le stesse sulla sola circostanza che l’immobile fosse sfornito di utenza elettrica.

Testo integrale della sentenza