Sentenza del 18/11/2019 n. 1608/5 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Condizioni di ammissibilità della costituzione in giudizio da parte di difensori del libero foro

L’ammissibilità della costituzione in giudizio dell’Agenzia della riscossione attraverso avvocati del libero foro è ammissibile nel rispetto di alcune particolari condizioni. E’ la Suprema Corte, con le sentenze 1992/2019 e 18095/2019, ad elencare tali condizioni di validità che devono essere verificate dal giudice. Spetta a quest’ultimo valutare: a) se si sia in presenza di un “caso speciale”, b) sia intervenuta una preventiva, apposita e motivata delibera, c) se tale delibera sia stata sottoposta agli organi di vigilanza, d) se l’incarico sia stato affidato sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 dell’art. 1, D.L. n. 193/2016 e secondo i parametri selettivi di affidamento di cui al D. Lgs. n. 50/2016, d) se sia stata prodotta in giudizio idonea documentazione in merito alla sussistenza dei suddetti elementi. Nel caso di specie non era stata indicata alcuna fonte del potere di rappresentanza ed assistenza dell’avvocato del libero foro prescelto tale da giustificare la costituzione in giudizio.

Testo integrale della sentenza