Sentenza del 03/11/2016 n. 9517/01 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Condanna alle spese del giudizio in base al principio di soccombenza virtuale

La condanna al pagamento delle spese di lite può essere legittimamente emessa anche d'ufficio ed anche quando il giudice dichiari cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso deliberare, come recentemente indicato anche dalla Corte di Cassazione con ordinanza 2719/2015, il fondamento della domanda secondo il principio della soccombenza virtuale". Lo dicono i giudici della CTR campana che sono giunti a tale conclusione decidendo su un appello proposto da un Comune avverso la sentenza che lo condannava alle spese, pur avendo, lo stesso, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e chiesto la cessazione della materia del contendere.

Testo integrale della sentenza