Ordinanza del 22/06/2018 n. 16604/6 - Corte di cassazione

Comunione dei beni: acquisto prima casa agevolato se l’immobile è destinato a residenza familiare.

In tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, in caso di comunione dei beni tra coniugi, il requisito della residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile deve essere riferito alla famiglia. Ai fini del godimento dei benefici fiscali è dunque irrilevante la circostanza che uno dei due coniugi non abbia provveduto al trasferimento della propria residenza nel termine decadenziale di diciotto mesi. La Suprema Corte ha così ribaltato la decisione dei giudici tributari sia di primo che di secondo grado ritenendo illegittima la revoca dei benefici fiscali connessi all’acquisto della prima casa, in comunione dei beni, in carenza del requisito della residenza da parte di uno dei coniugi.

Testo integrale della sentenza