Sentenza del 10/12/2018 n. 3482/3 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Compravendite immobiliari di cosa futura

E’ inverosimile ed illogico presumere l’esistenza di somme versate a “nero” nelle compravendite immobiliari senza che nessun contratto sia stato sottoposto a rettifica. Infatti, nelle compravendite immobiliari di cosa futura, è con la venuta ad esistenza del bene immobile che sorge il vincolo impositivo. In base a tale principio, già posto alla base della decisione dei giudici di primo grado, la CTR di Bari ha respinto l’appello dell’Ufficio. Nel caso in esame l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti della società appellata eccependo, tra l’altro, l’illegittimità della trasformazione in acconti di somme che erano state versate a titolo di caparra confirmatoria.

Testo integrale della sentenza