Sentenza del 23/06/2020 n. 308/4 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Compensazione nei soli casi previsti dalla legge

La compensazione è ammessa come una possibile modalità di estinzione dell’obbligazione tributaria, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendosi fare eccezione al principio secondo il quale ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso nonché ogni deduzione è regolata da specifiche norme di legge (Cass. sentenza n. 25976/2019). Secondo tali considerazioni, la CTR delle Marche accoglie il ricorso dell’Ente impositore e rigetta le posizioni assunte dal giudice di primo grado in materia di accise, precisando che il suddetto principio non possa considerarsi superato dalle disposizioni dell’art. 8, comma 1, della legge n. 212/2000, il quale in via transitoria ‒ e in attesa dell’adozione di appositi regolamenti sull’estensione dell’istituto della compensazione ai tributi non contemplati ‒ lascia ferme le disposizioni vigenti.

Testo integrale della sentenza