Sentenza del 12/01/2017 n. 591/5 - Corte di cassazione

Compensazione delle spese solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni

La compensazione delle spese, ove non sussista reciproca soccombenza, è ammissibile solo in presenza di "gravi e eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione", come previsto dall'art. 92 c.p.c. La Suprema Corte, ribadendo il principio già espresso con sentenza n. 2883/2014, ha accolto il ricorso del contribuente e cassato la sentenza della CTR che aveva deciso per la compensazione delle spese. Nel caso di specie, infatti, "l'assenza di una responsabilità grave o un atteggiamento temerario dell'ufficio", alla base della decisione della CTR di compensare le spese,  non è idonea, secondo la Corte di Cassazione, a integrare le "gravi ed eccezionali ragioni" di cui all'art. 92 c.p.c.

Testo integrale della sentenza