Sentenza del 12/01/2021 n. 190/5 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Compensazione delle spese di lite

La sostanziale inesistenza di un concreto interesse di entrambe le parti alla lite configura una ipotesi di carattere eccezionale, in cui appare doveroso derogare al criterio in base a cui le spese di lite seguono la soccombenza (art. 15, D. Lgs. n. 546/92). A questa conclusione sono pervenuti i giudici della CTR milanese che, in parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, hanno dichiarato la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio. Nel caso di specie il ricorso, avendo ad oggetto la legittimità di un atto impositivo i cui effetti erano completamente caducati già prima del giudizio di primo grado, non aveva ragione di essere. Pertanto i costi della complessa attività processuale e difensiva posta in essere dalle parti, sia in primo che in secondo grado, erano del tutto sproporzionati rispetto ai contenuti effettivi del contenzioso.
 
Testo integrale della sentenza