Sentenza del 04/11/2021 n. 874/3 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Cofanetti “Smartbox”: momento di applicabilità dell’IVA

La ditta che ha fornito un buono regalo al cliente per la fruizione di beni e servizi è tenuta ad emettere il documento fiscale al momento dell’utilizzo effettivo da parte dell’utente finale. Nel caso di specie, la ditta al momento dell’utilizzato del buono non aveva emesso alcuna fattura, con conseguente ripresa a tassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta dovuta e delle relative sanzioni. La ditta impugnava gli atti impositivi sostenendo che il momento di emissione del documento fiscale fosse da individuarsi in quello di emissione del buono. I giudici dell’appello, nel confermare la decisione della CTP di Cuneo, hanno ribadito che soltanto nel momento in cui l’utente finale usufruisce del servizio, la ditta “erogante la prestazione” è tenuta all’emissione della fattura, con relativa corresponsione IVA. Infatti, ricorda la CTR, 'i buoni-regalo” utilizzabili per l'acquisto di beni e/o servizi “non possono 'qualificarsi quali titoli rappresentativi di merce, bensì quali semplici documenti di legittimazione ai sensi dell'articolo 2002 del Codice civile”.

Testo integrale della sentenza