Sentenza del 20/08/2015 n. 66/1 - Comm. Trib. di Secondo Grado di Trento

Classamento degli impianti di risalita e assoggettamento al pagamento dell’ICI.

La Commissione Tributaria di secondo grado di Trento si è pronunciata sul ricorso in appello di una società finalizzato ad affermare l'esenzione del pagamento ICI per gli impianti di risalita funzionali alle piste sciistiche. La società che gestiva gli impianti, muovendo dal presupposto che detti impianti debbano essere classificati in categoria E/1 ed E/9, in quanto aventi finalità di pubblico servizio, affermava di non averli mai dichiarati ai fini ICI. I giudici trentini, riprendendo quanto recentemente espresso dalla Suprema Corte, con sentenza n. 4541/2015, stabiliscono, invece, che gli impianti di risalita vanno classati, come indicato dall'ufficio impositore, in categoria D, in quanto non rispondenti al soddisfacimento di alcun interesse generale ma destinati esclusivamente ad un'attività sportiva o turistica.

Testo integrale della sentenza