Sentenza del 16/11/2022 n. 239/1 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia-Giulia

Chiamata in causa dell’ente creditore in caso di impugnazione della cartella di pagamento

In caso di impugnazione della cartella di pagamento proposta nei confronti del solo concessionario del servizio di riscossione, ove il contribuente contesti vizi propri della pretesa tributaria, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario del servizio di riscossione. E’, infatti, onere di quest’ultimo azionare la “chiamata in causa dell’ente creditore”, ai sensi dell'art. 39 D. Lgs. 112/1999. Tale chiamata in giudizio, qualificata come 'litis denuntiatio' non necessita di autorizzazione da parte del giudice in quanto in tale ipotesi non è configurabile un litisconsorzio necessario. Nel caso di specie, sussistendo la legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate, non evocata in giudizio, ex art. 39 D. Lgs. 112/1999, da parte dell’appellante Agente della riscossione, l’appello viene rigettato.

Testo integrale della sentenza