Sentenza del 21/05/2019 n. 452/7 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Cessioni intracomunitarie: esenzione IVA anche per il soggetto non iscritto al VIES

L’iscrizione al VIES del soggetto passivo Iva non è decisiva per l’applicazione della non imponibilità, sempreché ne siano soddisfatte le condizioni essenziali sostanziali. Queste ultime si concretano nei presupposti che cedente e cessionario siano soggetti passivi IVA, che il bene sia fuoriuscito e sia nella disponibilità del cessionario. In base a tale indirizzo derivato dalla sentenza C-21/16 del 9 febbraio 2017 della Corte di Giustizia dell’Unione europea, la CTR abruzzese ha rigettato l’appello dell’Ufficio e confermato l’esito del primo grado. Secondo i giudici pescaresi, infatti, ai sensi degli articoli 131 e 138 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, l’amministrazione tributaria non può negare l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di una cessione intracomunitaria per il solo motivo che l’acquirente, domiciliato sul territorio dello Stato membro di destinazione e titolare di un numero di identificazione valido per le operazioni in tale Stato, non è iscritto al VIES e non è assoggettato ad un regime di tassazione degli acquisti intracomunitari. Precisano, inoltre, i giudici che la direttiva IVA 2018/1910/UE stabilisce che la mancata iscrizione al VIES sarà, invece, condizione sostanziale e non più formale a partire dal 1 gennaio 2020.

Testo integrale della sentenza