Ordinanza del 31/03/2017 n. 8377/6 - Corte di cassazione

Cartelle rottamate: spese processuali a carico del ricorrente in caso di soccombenza virtuale in Cassazione

L'atto di rinuncia al ricorso successivo alla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. 193/2016 (c. d. "rottamazione dei ruoli") non esenta il contribuente dal pagamento delle spese processuali ove le eccezioni sollevate per la riforma della sentenza impugnata risultino infondate. Lo dicono i giudici della Corte di Cassazione i quali, dopo aver preso atto dell'estinzione del giudizio dovuto alla cessazione della materia del contendere in corso di causa, hanno ugualmente effettuato la valutazione dei motivi di ricorso e, nel caso di specie, hanno disposto la soccombenza virtuale del ricorrente con relativa condanna al pagamento delle spese processuali.

Testo integrale dell'ordinanza