Sentenza del 05/06/2019 n. 2429/4 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Carenza di legittimazione attiva del trust

In tema di trust la legittimazione processuale spetta esclusivamente al trustee, quale unico soggetto che ha il potere di gestire i beni conferiti nel trust in conformità alle disposizioni contenute nell’atto istitutivo. In base a tale principio, tra l’altro ribadito anche dalla Suprema Corte con la sentenza 2043/2017, la CTR lombarda ha accolto l’appello dei trustees la cui doglianza si basava sul fatto che l’accertamento fosse stato notificato al trust, in persona del legale rappresentante. Spiegano i giudici che il trust è privo di soggettività giuridica poiché si configura come un insieme di beni e rapporti giuridici tra soggetti, semplicemente istitutivo di un patrimonio destinato ad un fine prestabilito, che non può essere considerato un ente autonomo a sé stante.

Testo integrale della sentenza