Ordinanza del 27/09/2018 n. 23236/6 - Corte di cassazione

Bonus prima casa: obbligo di indicare il criterio della residenza o della sede effettiva di lavoro

Non ha diritto all’agevolazione per l’acquisto di prima casa il contribuente che non abbia espresso, nell’atto notarile, la volontà di utilizzare l’abitazione in luogo diverso dal comune di residenza. La Suprema Corte, nel ribadire tale principio, ha richiamato la recente propria pronuncia del 31 maggio 2017 n. 13850, secondo la quale, in tema di beneficio fiscale, il contribuente deve invocare, al momento della registrazione dell’atto, il criterio della residenza o quello della sede di lavoro. Nel cassare la sentenza della CTR con rinvio alla stessa in diversa composizione, i giudici di Cassazione hanno spiegato come tale dichiarazione sia imprescindibile per l’Amministrazione finanziaria ai fini di verificare la sussistenza dei presupposti del beneficio provvisoriamente riconosciuto (Cass. n. 6501 del 16/03/2018).

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