Sentenza del 11/03/2021 n. 1443/3 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Bonus “prima casa” e mancato rilascio dell’abitazione da parte dell’occupante

In tema di agevolazioni “prima casa” il mancato rilascio dell’immobile da parte dell’occupante costituisce causa di forza maggiore, che impedisce all’acquirente il trasferimento della residenza nei termini previsti dalla leegge. Si tratta, infatti, a parere della CTR romana, di evento ostativo al trasferimento del contribuente a esso non imputabile, né prevedibile. Pertanto, secondo l’insegnamento della Suprema Corte (ord. n. 12404/2019), in caso di forza maggiore il mancato stabilimento della residenza nel comune in cui si è acquistato l’immobile non comporta la decadenza dal bonus “prima casa”. Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate aveva, invece, fondato il proprio avviso di liquidazione sul fatto che il contribuente non avesse preso comunque la residenza nel comune, sia pure in abitazione diversa da quella acquistata.

Testo integrale della sentenza