Sentenza del 08/05/2018 n. 934/4 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Avviso di accertamento per elusione nullo se privo di contraddittorio

L’amministrazione finanziaria che intenda contestare fattispecie elusive è tenuta, a pena di nullità dell’atto impositivo, a richiedere chiarimenti al contribuente e a osservare il termine dilatorio di 60 giorni. Nel rispetto di tali condizioni l’Ufficio può procedere ad emettere l’avviso di accertamento che, sempre a pena di nullità, deve contenere una motivazione rafforzata in grado di spiegare le ragioni per cui non intende accogliere le argomentazioni del contribuente. Queste le conclusioni in base alle quali la CTR di Catanzaro ha accolto l’appello del contribuente che aveva lamentato la nullità dell’avviso di liquidazione per mancanza delle garanzie di cui all’art. 37 bis D.P.R. 600/73. A supporto della propria tesi i giudici calabresi citano anche la sentenza n. 132/2015 con cui la Corte Costituzionale ha confermato la piena validità della previsione sul contraddittorio endoprocedimentale per le ipotesi di abuso del diritto.

Testo integrale della sentenza