Sentenza del 31/01/2023 n. 80/2 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana

Autonomia della disciplina catastale nel classamento degli immobili

Ai fini dell’individuazione della categoria da attribuire a un’unità immobiliare, si deve osservare l’ordinamento catastale a prescindere dalla normativa urbanistico-edilizia. E’ questo l’orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. 3879/2022; Cass. ord. 4837/2022), che afferma la piena autonomia e indipendenza della disciplina catastale rispetto a quella urbanistica in ordine al classamento degli immobili. Tale principio, condiviso dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, è coerente con il dettato costituzionale dell’art. 53, in ragione del quale, per accertare il presupposto della tassazione, si deve fare riferimento alle caratteristiche “costruttive e tipologiche” del bene così come sono definite dalle norme catastali. Alla luce di tali considerazioni, i giudici toscani hanno accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, che, nel caso di specie, aveva contestato l’erronea attribuzione di categoria ad un immobile, in quanto basata sull’omessa applicazione delle norme catastali di riferimento.

Testo integrale della sentenza