Sentenza del 03/06/2022 n. 2522/13 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Atti esecutivi e giurisdizione del giudice ordinario

L’impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. Pertanto, ad eccezione dell’ipotesi in cui al contribuente non sia stato notificato alcun atto presupposto e che il pignoramento rappresenti il primo atto in cui l’Ufficio manifesta la volontà di procedere alla riscossione di un asserito credito (Cass. S.U. n. 13913/2017), la competenza spetta al giudice ordinario. Sulla base di tale principio, il Collegio accoglie il ricorso dell’Ufficio e dichiara il difetto di giurisdizione. Nel caso di specie, infatti, il contribuente ha affermato di aver già ricevuto le cartelle di pagamento relative al credito del cui pignoramento si discute e di aver già instaurato un contenzioso sulla legittimità delle stesse.

Testo integrale della sentenza