Sentenza del 03/11/2022 n. 10220/31 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli

Attestazione di conformità dell’atto depositato in segreteria a quello notificato a mezzo pec

In caso di difformità tra la copia consegnata o spedita alla parte a mezzo posta con quella depositata nella segreteria, il ricorso è inammissibile. Qualora la parte contro cui il ricorso sia stato proposto si costituisca e nulla eccepisca in ordine alla difformità tra la copia noti-ficata e quella depositata si deve presumere che la conformità tra le copie sia incontestata. Di conseguenza, spiegano i giudici napoletani, che nel caso in cui il destinatario del ricor-so non si costituisca è evidente che la mancata attestazione di conformità in calce al ri-corso tra la copia depositata e quella spedita o consegnata determina l’inammissibilità del ricorso. La Corte di giustizia tributaria, infatti, non dispone, anche nel caso di atto notifi-cato a mezzo pec, di alcun poter per supplire alla mancata attestazione di conformità.

Testo integrale della sentenza