Sentenza del 12/01/2016 n. 25/28 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Assoggettabilità all’imposta unica sulle scommesse dei Centri Trasmissione Dati.

La CTR del Lazio si è pronunciata su una controversia relativa all'applicabilità dell'imposta unica sui concorsi pronostici e scommesse ad un Centro trasmissione dati che svolge attività di raccolta scommesse per conto terzi. I giudici hanno, innanzitutto, respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE inerente all'interpretazione dell'art. 1 c. 66, lett. b della L. 220/2010, argomentando che, in base al disposto della direttiva europea n. 2006/112/CE, non è fatto divieto agli stati membri di mantenere o introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse. Inoltre, gli stessi giudici, hanno ritenuto insussistenti i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost. del D. Lgs. 504/98 in quanto "appare chiaro e innegabile il riferimento all'applicabilità dell'imposta a tutti coloro che anche in concessione, quindi anche senza concessione e, in definitiva, a qualsiasi titolo, esercitano tale attività". Nel merito, la CTR romana ha ritenuto assoggettabili all'imposta unica sulle scommesse i Centri  trasmissione dati in quanto, a norma dell'art. 1 c. 66, lett. b) della L. 220/2010 "soggetto passivo di imposta è chiunque … gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, ubicati anche all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere".

Testo integrale della sentenza