Sentenza del 28/01/2016 n. 30/01 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia-Giulia

Assoggettabilità a IRAP delle plusvalenze derivanti dalla cessione di calciatori.

La CTR friulana si è pronunciata su un caso riguardante una istanza di rimborso delle somme versate a titolo di IRAP presentata da una società calcistica che riteneva non assoggettabili a IRAP le plusvalenze nette conseguite in sede di cessione di contratti di prestazioni sportive di alcuni calciatori.

Il collegio, nel ritenere infondata la tesi della contribuente e, dunque, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, al cui orientamento la stessa si era uniformata, cita la recentissima sentenza n. 24588/2015 della Corte di Cassazione che ha confermato l'imponibilità ai fini IRAP delle plusvalenze derivanti dalla cessione di calciatori e di diritti di compartecipazione da parte delle società sportive professionistiche.

I giudici condividono, infine, anche il parere n. 5285/2012 del Consiglio di Stato, il quale aveva rilevato che, con la cessione del contratto, si trasferisce il diritto all'uso esclusivo della prestazione dell'atleta verso corrispettivo, diritto integrante un bene immateriale strumentale all'esercizio dell'impresa anche sul piano tributario.

Testo integrale della sentenza