Sentenza del 12/04/2019 n. 10378/SS.UU. - Corte di cassazione

Assenza di responsabilità in solido tra sostituito e sostituto quando questi non versa le ritenute operate

“Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute”. Le Sezioni Unite hanno enunciato tale principio in seguito alla rimessione da parte della sezione semplice che aveva ravvisato un contrasto sulla questione della esistenza della solidarietà tra sostituto e sostituito. L’Agenzia delle Entrate, come motivo di ricorso, addebitava alla CTR di aver errato nel ritenere che il contribuente, avendo ricevuto il corrispettivo al netto della ritenuta d’acconto, dovesse considerarsi “liberato da qualsiasi responsabilità in ordine al versamento della stessa”. L’Ufficio, aveva, quindi, rivendicato la responsabilità solidale del contribuente con il sostituto ritenendo che la CTR era incorsa in violazione del citato art. 35 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Le Sezioni Unite sono pertanto state chiamate a decidere se, in caso di mancato versamento dell’acconto da parte del sostituto che abbia però operato le ritenute sul corrispettivo, il sostituito sia obbligato in solido con il sostituto ai fini della riscossione ex art. 35 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La conclusione dei giudici di Cassazione, contrariamente alle soluzioni tradizionalmente raggiunte in casi simili (Cass. 12076/2016; 9933/2015; 14033/2006) , è per l’inesistenza della solidarietà secondo quanto spiegato nel principio citato in apertura.

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