Sentenza del 14/01/2020 n. 24/01 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Applicazione della TARSU ai box auto

In tema di TARSU, ai fini dell’applicazione delle deroghe di cui al comma 2 dell’art. 62 del d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507,  è il contribuente a dover dedurre e provare i relativi presupposti (Cass. n. 18054/2016). In base a tale insegnamento della Suprema Corte la CTR ha ribaltato la decisione dei giudici di primo grado e affermato che, in assenza di tale puntuale dimostrazione da parte del contribuente la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale. Nel caso di specie, dunque, la detenzione dei box auto, anche se esclusivamente finalizzata alla vendita, è soggetta al pagamento della TARSU.

Testo integrale della sentenza