Sentenza del 10/07/2019 n. 1107/1 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Applicazione della sanzione per infedele dichiarazione ai soci non amministratori

Il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone ed imputato ai soci in proporzione della relativa quota di partecipazione, comporta anche l’applicazione nei confronti degli stessi soci  della sanzione per infedele dichiarazione (art. 46 del D.P.R. 600/73). Alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, spiegano i giudici toscani che l’irrogazione di tale sanzione si fonda sulla colpevolezza consistente, per i soci non amministratori della società in accomandita semplice, “nell’omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo sullo svolgimento degli affari sociali e di consultazione dei documenti contabili, nonché del diritto ad ottenere il rendiconto dell’attività sociale e, per i soci amministratori, nell’omesso o insufficiente esercizio dei poteri di gestione, direzione e controllo dell’attività sociale” (Cass. nn. 9637/2017; 16116/2017; 20099/2018). La CTR toscana ribalta quindi l’esito del giudizio di primo grado sottolineando la differenza tra il “puro socio di capitali” e il socio accomandante, ribadendo come quest’ultimo abbia maggiori poteri di verifica e controllo sulla vita sociale.

Testo integrale della sentenza