Sentenza del 30/03/2017 n. 27/1 - Comm. Trib. di Secondo Grado di Bolzano

Anche sui proventi da prostituzione il giudice di primo grado non può annullare d’ufficio le sanzioni

Le sanzioni amministrative per violazione di norme fiscali possono essere dichiarate inapplicabili dal giudice tributario per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata, e sull'ambito applicativo della stessa, solo in presenza di regolare domanda formulata dal contribuente nei modi e termini processuali appropriati , che non può essere proposta per la prima volta in appello o in Cassazione. In base a tale principio enunciato dal giudice di legittimità (Ord. n. 14402/2016 e Sent. n. 440/2015) la Commissione Tributaria di II grado di Bolzano ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate dal momento che i ricorsi introduttivi del giudizio di primo grado presentati dal contribuente non contenevano alcuna richiesta di annullamento delle sanzioni. Nel caso di specie la Commissione tributaria di primo grado aveva in effetti respinto il ricorso del contribuente relativo agli avvisi di accertamento sulla propria attività di prostituzione ma aveva provveduto a dichiarare d'ufficio le sanzioni non applicabili per effettiva e obiettiva incertezza della normativa da applicare.

Testo integrale della sentenza