Ordinanza del 26/02/2020 n. 5161/5 - Corte di cassazione

Ammissibilità del giudizio di appello

I Giudici della Suprema Corte,  con l’ordinanza in esame, rinviano il giudizio alla competente CTR in diversa composizione per le valutazioni di merito e accolgono il primo motivo di Cassazione invocato dal ricorrente. Quest’ultimo aveva, infatti, invocato l’illegittimità della pronuncia di inammissibilità dell’appello presso la CTR per difetto di specificità dei motivi, ai sensi dell’articolo 342 cpc e dell’articolo 53 del D. Lgs. n. 546/92.  I giudici di legittimità affermano che, al fine di valutare la sopra richiamata specificità dei motivi di appello, non è causa di inammissibilità la pedissequa ripetizione delle argomentazioni  a sostegno dei motivi già esposti in primo grado, purché siano evidenziati i passaggi logici della sentenza appellata, delle spiegazioni degli errori, degli elementi per una diversa ricostruzione dei fatti (‘’critica‘’ costruttiva della sentenza appellata).

Testo integrale della sentenza