Ordinanza del 08/10/2020 n. 21714/5 - Corte di cassazione

Alle Sezioni Unite la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta al destinatario irreperibile

Al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi in merito alla prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, la V Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente, perché valuti l’opportunità di sottoporre la questione alle Sezioni Unite. In materia si sono formati, infatti, nel tempo due orientamenti divergenti. Il primo ritiene che,ai fini della ritualità del procedimento notificatorio, occorra la prova della sola spedizione e non anche della avvenuta ricezione della raccomandata. Tale impostazione trae origine dalla configurazione del perfezionamento della notifica come fattispecie complessa, che si realizza decorsi dieci giorni dalla spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale (ex multis Cass. 30/01/2019, n. 2638; Cass. 31/05/2018, n. 13833; Cass. 14/11/2017).
Per un più recente orientamento, invece, la prova che, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica si è perfezionata deve avvenire attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito presso l’Ufficio postale (c.d. C.A.D.). Solo in questo modo, infatti, “è possibile verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa” (Cass. 21/02/2019, n. 5077, Cass. 05/03/2020, n. 6363).

Testo integrale dell'ordinanza