Sentenza del 04/03/2019 n. 495/12 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna

All’appello notificato via PEC non può seguire la costituzione in giudizio con modalità cartacea

E’ inammissibile la notifica dell’appello effettuata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) qualora la costituzione in giudizio e il deposito degli atti presso la commissione tributaria competente vengano eseguiti con modalità cartacea. Lo dicono i giudici della CTR emiliana rifacendosi alla pronuncia   della Corte di Cassazione, nella quale quest’ultima ha statuito che le notifiche a mezzo PEC nel processo tributario telematico sono regolate dall’art. 16-bis del D. Lgs. 546/1992, laddove al comma 3 dispone che “le parti notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni del D.M. del MEF 163/2013”. E’, infatti, prevista la notifica dell’appello tramite PEC in modo che, successivamente, tutti gli atti di riferimento debbano essere depositati solo ed esclusivamente mediante il Sigit.

Testo integrale della sentenza