Ordinanza del 26/11/2018 n. 565/3 - Comm. Trib. Prov. di Parma

Al vaglio della CGUE la tassazione dei Centri di Trasmissione dei dati di gioco e bookmaker esteri

L’ordinanza di rimessione alla Corte di giustizia europea, da parte della Ctp di Parma, verte sulla legittimità di alcuni provvedimenti emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che hanno riferito la titolarità dell’obbligo di pagamento dell’Imposta in via principale ai Centri Trasmissione Dati e, in via solidale, alla società di bookmaking estera. La predetta Ctp ha, infatti, proposto, ex art. 267 secondo comma TFUE, alla Corte di giustizia dell’Unione europea tre quesiti in materia di tassazione dei Centri di trasmissione dei dati di gioco e bookmaker esteri.
Il primo quesito riguarda l’assoggettamento all’Imposta Unica sulle Scommesse e Concorsi Pronostici (artt. 1-3 del D. Lgs. 23-12-1998, n. 504, come modificati dall’art. 1, co. 66, lett. b), della Legge di Stabilità 2011)  degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori stabiliti in un diverso stato membro dell’Unione europea e, in via eventuale, dei medesimi operatori in solido con i loro intermediari nazionali. Il secondo quesito si riferisce all’assoggettamento all’Imposta Unica sulle Scommesse e Concorsi Pronostici dei soli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori stabiliti in un diverso stato membro dell’Unione europea e non anche degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco. Il terzo quesito riguarda, infine, il criterio di calcolo dell’Imposta Unica sulle Scommesse e Concorsi Pronostici, dovuta dagli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori stabiliti in un diverso stato membro dell’Unione europea, basato su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato il punto di raccolta.

Testo integrale dell'ordinanza