Sentenza del 20/09/2016 n. 285/1 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia-Giulia

Agevolazioni fiscali per l’imprenditore agricolo professionale

Una società agricola aveva beneficiato di agevolazioni fiscali in seguito alla presentazione di una attestazione in cui un socio si impegnava entro 24 mesi ad acquisire i requisiti stabiliti dalla vigente normativa per la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP). Successivamente, avendo la società ottenuto la qualifica di "IAP" sulla base dei requisiti posseduti da altro socio, l'agenzia delle entrate contestava il diritto di usufruire delle agevolazioni, poiché concesso sulla base dell'attestazione presentata dall'altro socio. I giudici di prime cure, ritenendo che il soggetto che deve risultare in possesso dei requisiti di IAP sia la società, quindi anche per il tramite dei requisiti posseduti dall'altro socio, avevano accolto il ricorso della società agricola. La CTR, ribaltando l'esito del primo grado, afferma, invece, che i benefici fiscali richiesti dalla società in relazione alla qualifica di IAP che un socio si impegna a conseguire entro la data fissata, possono spettare in via definitiva solo se tale determinato soggetto consegue detta qualifica.

Testo integrale della sentenza