Ordinanza del 17/11/2017 n. 27376/6 - Corte di cassazione

Agevolazione “prima casa” sul nuovo acquisto se l’immobile già posseduto non è idoneo all’uso abitativo

Ha diritto all’acquisto con agevolazione “prima casa” il soggetto già proprietario di altro immobile valutato “non idoneo” all’uso abitativo per oggettiva inabitabilità o per inadeguatezza dal punto di vista dimensionale o qualitativo. Secondo la Suprema Corte l’applicazione del beneficio è subordinata, in primo luogo, all’acquisto di una unità immobiliare da destinare a propria abitazione nel comune di residenza o ove si svolge la propria attività, in secondo luogo, alla non possidenza di altro immobile idoneo ad esser destinato a tale uso e, in ultimo, alla formale dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile (Cass. sent. n. 21829/2014). I giudici di Cassazione hanno così respinto il ricorso per Cassazione dell’Agenzia delle Entrate contro una sentenza che aveva decretato l’annullamento dell’avviso di liquidazione in cui veniva negata l’agevolazione “prima casa” su un acquisto immobiliare operato da un soggetto già proprietario di altra unità immobiliare. Nel caso di specie quest’ultimo aveva infatti acquistato un appartamento adibito a studio ma indicato nel rogito come casa di abitazione senza aver chiesto i benefici per l’acquisto della prima casa, invece regolarmente chiesti e applicati per l’acquisto successivo.

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