Sentenza del 26/10/2020 n. 746/1 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accisa ridotta per il gasolio destinato al trasporto regolare di passeggeri

Sono escluse dall’applicazione dell’aliquota ridotta per il gasolio destinato al trasporto regolare di passeggeri le imprese che svolgono attività di trasporto viaggiatori  mediante il noleggio di autobus con conducente. La recentissima  sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea n. 59/2020 (C-513/18) ha ritenuto conforme all’ordinamento europeo l’art 24-ter del D. Lgs. 504/1995, che prevede un’aliquota di accisa ridotta per il gasolio commerciale impiegato nel trasporto regolare di passeggeri. Tale agevolazione, tuttavia, non si applica al carburante destinato al trasporto occasionale. In particolare secondo il giudice eurounitario la disposizione interna, non viola il principio di parità di trattamento dal momento che i servizi di trasporto occasionali rispondono a esigenze diverse. Sulla base di tale principio, la CTR della Toscana ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Dogane e respinto le istanze del contribuente esercente attività di trasporto viaggiatori/passeggeri mediante il noleggio di autobus con conducente.

Testo integrale della sentenza