Sentenza del 03/02/2023 n. 1011/2 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania

Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario ed esigibilità delle imposte

La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, compreso l'erario. Quest’ultimo, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, non può esigere l'imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede (vedi Corte di Cass. n. 11458/2018). Alla luce di tale principio, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania ha respinto l’appello proposto dai contribuenti e ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, pur ricordando che per riscuotere le imposte ipotecarie e catastali, l’Ufficio è comunque tenuto ad attendere la conclusione della procedura di liquidazione e graduazione dei debiti ereditari.

Testo integrale della sentenza