Sentenza del 18/10/2019 n. 1938/11 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna

Accertamento induttivo e onere della prova

Nell’ambito di un accertamento induttivo, basato sulla contestazione della percentuale di ricarico, il contribuente ha l'onere di provare, in modo dettagliato ed analitico, perché la sua percentuale sia maggiormente attendibile rispetto a quella proposta dall'amministrazione finanziaria. A supporto del proprio ragionamento i giudici abruzzesi citano l’insegnamento della Suprema Corte in base al quale: “nel giudizio tributario, una volta contestata dall'Erario l'antieconomicità di una operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, perché basata su contabilità complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione ed il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea”. (25257/2017). Nel caso di specie la condotta della contribuente nella gestione aziendale appare in evidente contrasto con i normali criteri di economicità dell'attività imprenditoriale, con il comune buonsenso e con le regole basilari della ragionevolezza non avendo, tra l'altro, la stessa fornito né dimostrato eventuali situazioni straordinarie intervenute, ragioni economiche alternative o concorrenti di reale spessore giustificative di una gestione costantemente in perdita.

Testo integrale della sentenza