Sentenza del 23/05/2022 n. 4829/1 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Accertamento illegittimo se emanato prima di 60 giorni dalla comunicazione del processo verbale

Se non ricorrono specifiche ragioni di urgenza, l’avviso di accertamento è illegittimo qualora sia adottato prima della scadenza del termine di 60 giorni dalla data di rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dell’organo di controllo (art. 12, comma 7 della L. 212/2002). In base a tale principio, i giudici di appello, nel confermare la decisione di primo grado, richiamano l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 15843/2020, secondo la quale l'art. 12, comma 7 dello Statuto del Contribuente deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento scaturente dal verbale redatto a conclusione dell’attività di controllo, determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus". Secondo i giudici di legittimità, infatti, si tratta di un termine posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, che costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente. Pertanto, nel caso in esame, i giudici palermitani hanno ritenuto che l’imminenza del termine di decadenza di cui all’art. 57 del D.p.r. n. 633 del 1972, previsto per il recupero dell’Iva, non sia una valida ragione d’urgenza ai fini del mancato rispetto del termine previsto dal citato articolo l'art. 12, comma 7. Ciò in quanto il requisito dell'urgenza deve ricorrere “nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ufficio” (Cass. Ord. 23.7.2020, n. 15843; più risalente SS.UU. 29.7.2013, n. 18184).

Testo integrale della sentenza