Sentenza del 13/04/2021 n. 402/1 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Accertamento di valore dell’avviamento commerciale

Ai fini dell’accertamento di valore dell’avviamento commerciale (art. 51 e 52 D.p.r. n. 131/1986), il calcolo metodologico matematico ex art. 2, c. 4 D.p.r. n. 460/1996, deve essere supportato da contraddittorio endoprocedimentale e, soprattutto, sorretto da ulteriori indizi o elementi gravi, precisi e concordanti. Solo in presenza di questi ultimi è, infatti, garantita la correttezza del percorso argomentativo logico giuridico necessaria ai fini di fornire adeguata motivazione all’avviso di accertamento in materia. Lo dicono i giudici della CTR marchigiana che, rifacendosi all’insegnamento della Suprema Corte, contenuto nella sentenza n. 26635/2009, hanno respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in esame l’Ufficio aveva, infatti, rideterminato, nell’ambito di una cessione di ramo d’azienda, il valore dell’avviamento commerciale, ai fini dell’imposta di registro, attraverso mera applicazione del metodo matematico.

Testo integrale della sentenza