Sentenza del 20/05/2020 n. 225/6 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

“Super ammortamento” per impianti fotovoltaici e eolici

Gli impianti fotovoltaici ed eolici possono beneficiare del super ammortamento solo sulle componenti impiantistiche.
Sulla base di tale principio, che si ricava dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E/2013 e n. 4/E/2017, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo ha accolto le doglianze dell’Ente Impositore, contrario al riconoscimento della deducibilità nella misura del 20% dell’impianto fotovoltaico.  Nel caso di specie la CTR ha deciso in tal senso, richiamando anche l’art. 1, comma 93 legge n. 208/2015, da cui si ricava la regola per la quale alla componente immobiliare delle centrali fotovoltaiche ed eoliche è applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 4%, mentre alla componente impiantistica risulta applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 9%.

Testo integrale della sentenza