Sentenza

L’art. 35, applicabile ai giudizi instaurati introdotti con ricorso notificato dal 5 gennaio 2024 (modificato dall’art. 1, comma 1, lett. p) del D. Lgs. n° 220/2023), stabilisce che il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e, al termine, da' lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.

La sentenza è l'atto conclusivo del processo tributario. È pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana (art. 36, D. Lgs. n° 546/1992). Essa deve contenere:

  1. l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono;
  2. la breve esposizione dello svolgimento del processo;
  3. le richieste delle parti;
  4. la sintetica  esposizione dei motivi di fatto e di diritto di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto (art. 1, comma 1 lett. q) del D. Lgs. n° 220/2023);
  5. il dispositivo.

La sentenza deve, inoltre, contenere la data della deliberazione e deve essere sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. La mancata sottoscrizione ne comporta la nullità insanabile, rilevabile anche d’ufficio.  

La Corte di Giustizia Tributaria giudica nei limiti e nell'ambito delle domande e delle eccezioni di parte.

La sentenza è pubblicata, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della Corte, entro trenta giorni dalla deliberazione. L'avvenuto deposito è certificato dal segretario, con apposizione sulla sentenza della propria firma e della data. Il dispositivo è comunicato alle parti costituite a cura della segreteria, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito (art. 37 del D. Lgs. 546/1992).

Invece, per i giudizi, in primo e in secondo grado, instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, la sentenza è pubblicata, nel testo integrale originale, mediante deposito telematico nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario accerta l'avvenuto deposito della sentenza apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui al precedente comma. (art. 1, comma 1 lett. r del D. Lgs. n° 220/2023).

L’articolo 17 ter, comma 4, del D. Lgs. n° 546/1992, prevede che per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024 la mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario ne determina la relativa nullità (art. 1, comma 1, lett. h del D. Lgs. n° 220/2023).