Udienza a distanza - UaD

La partecipazione alle udienze camerali e pubbliche, di cui agli artt. 33 e 34 del D. Lgs. n. 546/1992, da parte dei contribuenti e dei loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, può avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto.  Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. L’udienza si tiene a distanza solo se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo (art. 16, comma 4, del D.L. n. 119/2018). Per i ricorsi notificati dal 1° settembre 2023, le udienze pubbliche, di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 546/1992, delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione monocratica nonché le trattazioni delle istanze cautelari, ex artt. 47 e 52 del D. Lgs. n. 546/1992, si svolgono esclusivamente a distanza. Tuttavia, il giudice può autorizzare la partecipazione congiunta in presenza per comprovate ragioni (art. 4, comma 4, della legge 31 agosto 2022, n. 130).

Le regole tecnico-operative per la partecipazione e lo svolgimento dell’udienza a distanza sono individuate nel decreto del Direttore Generale delle Finanze RR46 dell’11 novembre 2020.

Documentazione di riferimento: