Termini processuali

1)Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato (art. 21 del D. Lgs. n° 546/1992);

2)in caso di rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti, il ricorso può essere proposto decorsi novanta giorni dalla domanda di restituzione, presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino ad intervenuta prescrizione. In mancanza di disposizioni specifiche, la domanda per la restituzione non può essere presentata oltre i due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione;

3)in caso di silenzio rigetto all’istanza di autotutela prevista dall’art. 10 quater, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n° 212 (art. 1, comma 1 lett. l del D. Lgs. n°  220/2023), il ricorso può essere proposto decorsi novanta giorni dall’istanza;

4)il termine per l'impugnazione della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado è di sessanta giorni dalla sua notificazione, effettuata su istanza di parte. In caso di mancata notificazione,  il termine è di sei mesi dalla data del deposito in segreteria della sentenza (art. 327 c.p.c.);

5)il ricorso per Cassazione, esperibile per i motivi indicati nell’art. 360, comma 1, c.p.c. (numeri da uno a cinque), deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. In caso di mancata notificazione, il termine è di sei mesi dalla data del deposito in segreteria della sentenza (art. 327 c.p.c.). Previo accordo fra le parti, il ricorso per Cassazione è esperibile anche nei confronti delle sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado, per il motivo di cui al n° 3, comma 1, dell’art. 360 c.p.c. (art. 62 del D. Lgs. n° 546/92);

6)in caso di rinvio della causa da parte della Corte di Cassazione alla Corte di Giustizia Tributaria di primo o di secondo grado, la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi  dalla pubblicazione della sentenza. In caso di inosservanza del termine anzidetto, o del successivo verificarsi di una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l’intero processo si estingue (art. 63, comma 1 e 2, del D. Lgs. n° 546/1992).

Per il computo dei termini processuali valgono le disposizioni civilistiche contenute nell'art. 2963 c.c. (computo dei termini di prescrizione) e nell'art. 155 c.p.c. (computo dei termini).