Organi e oggetto della giurisdizione tributaria

Il concetto di Giustizia in ambito tributario trova il suo fondamento nei principi enunciati dalla Costituzione, secondo i quali "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche" in ragione della "loro capacità contributiva" per adempiere "ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" (Costituzione italiana, articolo 2 e articolo 53).
All'amministrazione finanziaria è affidato il compito di quantificare il fabbisogno statale, di ripartirlo progressivamente in base al reddito e riscuoterlo attraverso l'imposizione di un tributo.
Quando il contribuente ritiene ingiusta tale imposizione, può ricorrere ad un giudice (Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado) attivando un insieme di strumenti che gli consentono di far valere le proprie ragioni nei confronti dell'amministrazione finanziaria, garantendo al cittadino, impresa o ente il diritto ad un giusto processo, ossia un processo che “si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”, e che assicuri “la ragionevole durata” (Costituzione italiana articolo 111, comma 1).

Questa sezione contiene l’individuazione degli organi di fronte ai quali si celebra il processo tributario, la descrizione delle parti processuali e dell’obbligo di assistenza tecnica. Inoltre, viene definito il perimetro della giurisdizione tributaria e il criterio territoriale di ripartizione della competenza delle Corti di Giustizia Tributaria.